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Deposito legale

Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana la Legge n. 106/2004 prevede il deposito obbligatorio presso determinate biblioteche di copia di tutte le pubblicazioni prodotte in Italia. Tali documenti andranno a costituire due archivi della produzione editoriale italiana: uno nazionale ed uno regionale. La Biblioteca civica Gambalunga è stata individuata come sede dell'Archivio per la Provincia di Rimini, con il compito di raccogliere, conservare e rendere disponibili gli stampati (libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa, anche su supporto informatico) pubblicati nel territorio della provincia.

Chi deve effettuare il deposito
L'editore o comunque il responsabile della pubblicazione sia persona fisica che giuridica; il tipografo, ove manchi l'editore.

Quali documenti devono essere depositati presso la Biblioteca civica Gambalunga
Documenti o prodotti editoriali destinati all'uso pubblico, offerti in vendita o comunque distribuiti: libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa, anche su supporto informatico.

Anche per quanto riguarda l'autopubblicazione (self-publishing) la normativa vigente prevede il deposito legale: il soggetto obbligato è l’autore-committente in quanto “responsabile della pubblicazione”.

Alle autopubblicazioni, secondo l’interpretazione fornita dal Ministero della Cultura, si applica il regime dell'esonero parziale (art. 9 del DPR n. 252/2006), indipendentemente dal numero di copie stampate, quindi vanno inviate solo 2 copie del libro, una alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e una alla biblioteca depositaria della provincia in cui l’autore risiede.

Non sono invece soggetti alla disciplina gli e-book, ovvero i documenti diffusi esclusivamente tramite rete informatica. Ad oggi, quindi, non è obbligatorio il deposito legale per le pubblicazioni in formato pdf, e-pub, o altri formati. Tuttavia, se gli e-book sono editi anche in formato cartaceo, sono soggetti a deposito nella loro forma tradizionale (ad es. libro, giornale, dvd), ma non va stampata alcuna copia cartacea espressamente per il deposito legale.

Documenti esclusi dal deposito legale
Estratti, bozze di stampa, registri e modulistica, mappe catastali, materiale di ordinaria e minuta pubblicità per il commercio, ristampe inalterate, documenti ad uso interno o privato, tesi di laurea.

Allo stato attuale, la normativa non contempla la consegna dei videogiochi, in quanto appartengono alla categoria dei software, non elencata tra le tipologie di documenti soggette a deposito di cui all’art. 4 della legge 106/2004.

Differente è il caso dei libri gioco, perché in questi prevale la tipologia "libro", e sono pertanto soggetti al deposito.

Caratteristiche dei documenti
I documenti devono avere perfetta qualità ed essere completi. Su ciascuno di essi l'editore o altro responsabile della pubblicazione appone il timbro "esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106".

Come effettuare il deposito
I documenti vanno consegnati direttamente alla biblioteca oppure inviati per posta entro 60 giorni dalla prima distribuzione al pubblico.

Apporre sul plico o sulla scatola la dicitura: "Esemplari fuori commercio per il deposito legale" o altra analoga, che indichi in modo chiaro il contenuto del pacco.

All'interno di ogni plico o scatola deve essere inserito l'elenco in duplice copia dei documenti inviati.

Dove inviare i documenti

Biblioteca civica Gambalunga - Ufficio Fondi Moderni
Via Gambalunga, 27 47921 Rimini

Modulistica per il deposito legale:

Al fine di rendere omogenee le modalità del deposito legale, sono stati elaborati alcuni moduli che si consiglia di utilizzare per la consegna dei documenti, specie per gli editori che si trovano a dover inviare numerose pubblicazioni. L’uso di tali moduli non è comunque obbligatorio.

Si consiglia in ogni caso di prendere visione delle F.A.Q. pubblicate sul sito del Ministero

Per informazioni: 0541 - 704483
gambalunghiana@comune.rimini.it

Link utili:

Legge n. 106, 15 aprile 2004 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturali destinati all'uso pubblico)

D.P.R. 3 maggio 2006, n.252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico) 

D.M. 28 dicembre 2007 (Individuazione degli istituti depositari dei documenti della produzione editoriale, individuati in ciascuna regione e provincia autonoma in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252)

Informazioni e chiarimenti sull'applicazione del regolamento 

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